Art. 5.
(Agevolazioni fiscali).

      1. Dopo l'articolo 9 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è inserito il seguente:

      «Art. 9-bis. - 1. Per gli atti negoziali relativi ai beni del patrimonio destinato allo scopo esclusivo di favorire l'autosufficienza economica delle persone con gravi disabilità, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, ovvero di favorire il mantenimento, l'istruzione e il sostegno economico dei discendenti è prevista l'applicazione dell'imposta in misura fissa».

      2. All'articolo 11, comma 1, della tariffa, parte I, allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, dopo le parole: «e 11-ter;» sono inserite le seguenti: «atti pubblici e scritture private autenticate in

 

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relazione alla destinazione negoziale di beni allo scopo esclusivo di favorire l'autosufficienza economica delle persone con gravi disabilità, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, ovvero di favorire il mantenimento, l'istruzione e il sostegno economico dei discendenti, che contengono la nomina del gestore, l'accettazione dell'ufficio da parte del medesimo ovvero le sue dimissioni;».
      3. All'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-ter. Per la trascrizione di atti relativi ai beni del patrimonio destinato, nonché per la trascrizione del vincolo, ove la destinazione negoziale dei beni abbia come scopo esclusivo il sostegno alle persone con gravi disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, ovvero il mantenimento, l'istruzione e il sostegno economico dei discendenti, l'imposta è dovuta in misura fissa».

      4. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «2-bis. L'imposta è dovuta nella misura fissa per le volture eseguite in dipendenza degli atti indicati all'articolo 2, comma 2-ter».